Appalti, sotto i 209 mila euro vigerà il principio di rotazione
Nella consegna di incarichi e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (209mila euro) è necessario conservare necessariamente il principio di rotazione stabilito dal Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n.4 attuative del Codice.
Dopo il termine del contratto, la Stazione Appaltante che sostiene la nuova gara di regola non può invitare l’operatore uscente. L’unica eccezione è consentita nel caso in cui sul mercato siano presenti pochi operatori.
È stato il Consiglio di Stato, con la sentenza 4125/2017, a rinnovare l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (in cui rientrano i servizi di progettazione). I giudici si sono espressi sul caso di una Stazione Appaltante che aveva bandito una gara per l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di bevande e snack, invitando alla procedura di selezione sette concorrenti. Solo tre avevano esposto l’offerta ed alla fine la scelta della Stazione Appaltante era ricaduta sull’operatore uscente.
Il secondo classificato si era quindi opposto, lamentando la violazione del principio di rotazione e il Tar gli aveva dato ragione. Secondo l’aggiudicatario, invece, la scelta della Stazione Appaltante era corretta perché sul mercato c’erano pochi operatori con le qualifiche adeguate.
Il Consiglio di Stato ha rinsaldato la sentenza del Tar motivando con il fatto che la disposizione della Stazione Appaltante non era giustificata dalle condizioni del mercato, né tantomeno era stata convenientemente giustificata.
In base all’articolo 36 del Codice Appalti, per la consegna di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Stazione Appaltante può prediligere procedure ordinarie o seguire la procedura negoziata. In questo caso, per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro dovrà consultare almeno dieci operatori. Per i servizi con importo inferiore alle soglie comunitarie, dovrà invitare almeno cinque operatori.
Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva invitato sette operatori. Questo evidenzia che l’infrazione del principio di rotazione non poteva essere giustificata con la scarsità di soggetti sul mercato.
Il CdS ha quindi revocato gli esiti della gara procedendo allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento del servizio al secondo classificato.