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Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia

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Il Decreto MASE 28 ottobre 2025 aggiorna le regole nazionali sulla prestazione energetica degli edifici. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025, è diventato applicabile il 3 giugno 2026 e modifica il Decreto interministeriale 26 giugno 2015.

L’aggiornamento riguarda le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti progettuali da rispettare per edifici nuovi, ristrutturazioni e interventi di efficientamento sull’esistente.

Le conseguenze pratiche interessano progettisti, certificatori energetici, imprese, installatori, direttori lavori e proprietari. Cambiano infatti alcune verifiche dell’involucro, i criteri relativi agli impianti, i riferimenti tecnici per il calcolo e la documentazione da predisporre per APE e relazione ex Legge 10.

Il DM 28 ottobre 2025 rinnova integralmente gli Allegati 1 e 2 del decreto del 2015. Introduce un approccio più dettagliato per i ponti termici, aggiorna le verifiche su trasmittanza e H’T, disciplina meglio automazione, mobilità elettrica e impianti, e allinea il calcolo alle norme tecniche più recenti.

Quale norma aggiorna il nuovo Decreto Requisiti Minimi

Il nuovo decreto interviene sul DM 26 giugno 2015, recante le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e le prescrizioni minime applicabili agli edifici.

L’intervento normativo sostituisce integralmente:

l’Allegato 1, dedicato ai criteri generali e ai requisiti di prestazione energetica;

l’Allegato 2, che raccoglie le norme tecniche da utilizzare per calcolare la prestazione energetica.

Per una lettura operativa del quadro normativo è utile lavorare su un testo coordinato del decreto del 2015 con le modifiche del DM 2025 e affiancarlo a una tavola di confronto tra vecchie e nuove verifiche.

Da quando si applica il DM 28 ottobre 2025

Il nuovo impianto normativo è operativo dal 3 giugno 2026.

Per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 restano applicabili le disposizioni precedenti. Per le pratiche presentate successivamente occorre invece utilizzare il nuovo quadro tecnico.

Situazione  Disciplina da applicare 
Titolo abilitativo presentato entro il 2 giugno 2026 DM 26 giugno 2015 
Titolo abilitativo presentato dal 3 giugno 2026 DM 28 ottobre 2025 
APE emesso dal 3 giugno 2026 Regole vigenti al momento dell’emissione 
Intervento soggetto a disciplina regionale Verifica anche delle regole locali 

Nei casi di varianti, edilizia libera o interventi complessi, la corretta individuazione della norma applicabile richiede una verifica puntuale della pratica e delle disposizioni regionali.

I chiarimenti MASE del 12 giugno 2026 

Nella fase iniziale di applicazione del decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diffuso un documento di indirizzo per tecnici e operatori del settore.

Il testo è stato predisposto con il supporto di ENEA e CTI. Non introduce obblighi aggiuntivi né modifica la gerarchia delle fonti normative: chiarisce invece come leggere e applicare le disposizioni già vigenti.

Le indicazioni esaminano, tra gli altri, questi riferimenti: 

  • decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
  • DM Requisiti Minimi del 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025 
  • Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
  • relazione tecnica di progetto. 


Il documento riprende numerosi orientamenti già presenti nelle precedenti FAQ ministeriali, conservando quelli ancora compatibili con la nuova disciplina e aggiungendo precisazioni richieste dagli operatori. 

Le principali novità del Decreto Requisiti Minimi 2025 

Edificio di riferimento 

L’edificio di riferimento è il modello teorico usato per verificare se l’edificio progettato rispetta le prestazioni minime richieste.

Con il nuovo decreto, il confronto tra edificio reale e modello di riferimento tiene maggiormente conto delle caratteristiche dell’involucro e dei nodi costruttivi. Le decisioni relative a geometria, isolamento, superfici vetrate, impianti e fonti rinnovabili devono quindi essere coordinate sin dalle prime fasi del progetto. 

Ponti termici e trasmittanza 

I ponti termici assumono un ruolo più rilevante nelle verifiche energetiche. Si tratta di discontinuità dell’involucro che possono aumentare le dispersioni termiche rispetto alle porzioni uniformi della struttura.

Possono dipendere dalla geometria dell’edificio, dalla presenza di elementi strutturali o dall’incontro tra materiali con diversa conducibilità. Balconi, davanzali, spallette, architravi e cassonetti sono esempi ricorrenti di nodi che richiedono attenzione.

Il decreto inserisce tali elementi nel modello dell’edificio di riferimento. Questo permette un confronto più aderente al comportamento effettivo del fabbricato, soprattutto nelle ristrutturazioni.

Aspetto  Effetto operativo 
Ponti termici nel modello di riferimento Confronto più realistico tra progetto e valori limite 
Coefficienti lineici Ψ dedicati Maggiore dettaglio nel calcolo dei nodi più comuni 
Differenziazione per zona climatica Verifiche calibrate sul contesto territoriale 
Differenziazione per posizione dell’isolante Rilevanza della stratigrafia e del dettaglio esecutivo 
Nuove regole per ristrutturazioni Controlli mirati sulle parti interessate dai lavori 

Le lunghezze dei ponti termici considerate nel modello di riferimento devono corrispondere a quelle presenti nell’edificio reale.

Per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello, le verifiche riguardano sia la parte corrente dell’elemento edilizio sia i relativi nodi. I calcoli devono essere sviluppati secondo le norme tecniche applicabili, comprese UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello non è più prevista la verifica dell’H’T sull’intera parete oggetto di intervento. Rimane però necessario rispettare i limiti di trasmittanza che includono il contributo dei ponti termici, secondo le indicazioni dell’Appendice B.

Coefficiente globale di scambio termico H’T 

L’H’T rappresenta il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione. Descrive il comportamento dell’involucro rispetto alle dispersioni complessive.

Il nuovo decreto rivede le condizioni di verifica: 

  • per le ristrutturazioni importanti di secondo livello non è richiesta la verifica del valore massimo di H’T 
  • per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello sono aggiornati criteri e valori limite 
  • i ponti termici incidono in modo più strutturato sulla valutazione complessiva dell’involucro. 


La verifica non deve essere affrontata come un semplice dato numerico. Occorre coordinare H’T, caratteristiche delle strutture opache e trasparenti, nodi costruttivi e soluzioni di posa. 

Impianti, cogenerazione e teleriscaldamento 

Il DM 2025 interviene anche sui criteri con cui viene calcolata la prestazione degli impianti.

Tra le novità figura l’adozione del metodo Carnot per definire i coefficienti di conversione in energia primaria nei sistemi cogenerativi e nelle reti di teleriscaldamento. Questo incide sulla valutazione dell’energia fornita e sul contributo dei diversi sistemi al risultato energetico complessivo.

Restano centrali il rendimento stagionale, la regolazione della temperatura, il corretto dimensionamento dei generatori e l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Sistemi BACS e regolazione degli ambienti 

Gli edifici non residenziali assumono un ruolo specifico nel nuovo quadro normativo. Nei casi previsti, anche ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche possono richiedere sistemi di automazione e controllo degli edifici, BACS, di classe almeno B.

La finalità è migliorare il controllo dei consumi attraverso funzioni di regolazione e gestione degli impianti.

Il decreto attribuisce rilievo anche ai dispositivi che consentono il controllo della temperatura nei singoli ambienti. Quando l’installazione è tecnicamente possibile e rispetta le condizioni economiche richieste, tali dispositivi devono essere previsti o la loro mancata installazione deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica.

Ricarica dei veicoli elettrici 

Il decreto introduce prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto.

Gli obblighi variano in base a destinazione d’uso, numero di parcheggi e categoria di intervento. Negli edifici residenziali il tema riguarda soprattutto le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti. Per gli edifici non residenziali le prescrizioni possono avere un’applicazione più ampia.

I chiarimenti ministeriali precisano anche il funzionamento delle equivalenze previste tra punti di ricarica di tipologia A e di tipologia B.

Ad esempio, quando la tabella richiede dieci punti di tipo A, può essere ammessa la loro sostituzione con un punto di tipo B. Questa possibilità non può però essere applicata una seconda volta per convertire ulteriormente più punti di tipo B in un unico sistema di ricarica ultraveloce.

La predisposizione va quindi valutata in fase di progetto, insieme a opere elettriche, spazi tecnici e voci di computo.

Trattamento dell’acqua calda sanitaria 

Il condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è imposto in modo generalizzato dal nuovo decreto.

L’eventuale trattamento deve essere valutato rispetto alla qualità chimica e microbiologica dell’acqua nei punti di utilizzo e nel rispetto della normativa sui reagenti e sui materiali utilizzati.

In particolari condizioni, il trattamento può contribuire a preservare l’efficienza, la durata e il funzionamento dell’impianto. Quando viene adottato, il riferimento tecnico indicato è la UNI 8065.

I chiarimenti precisano inoltre che il circuito di climatizzazione e quello dell’acqua calda sanitaria devono restare fisicamente separati, evitando qualsiasi possibilità di miscelazione tra i fluidi.

Finestre da tetto, lucernari e cupole 

Le indicazioni MASE affrontano anche la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti in copertura.

Finestre da tetto, lucernari e cupole possono essere soggetti a norme tecniche differenti in base al materiale e alla tipologia di prodotto. Per questo è necessario verificare il riferimento usato dal produttore nella dichiarazione di prestazione o nella scheda tecnica.

I valori dichiarati possono essere confrontati con quelli previsti dal Decreto Requisiti Minimi, purché siano letti in modo coerente con la norma tecnica applicabile.

Ampliamenti, recuperi e cambi di destinazione d’uso 

Il documento ministeriale distingue chiaramente tra ampliamento, recupero di un volume esistente e semplice cambio di destinazione d’uso.

Un ampliamento è la realizzazione di una nuova porzione abitabile, collegata a un’unità immobiliare esistente e caratterizzata dalla costruzione di nuovi elementi edilizi.

Il recupero riguarda invece un volume già presente che viene trasformato in spazio abitabile o climatizzato, come può avvenire per un sottotetto o un’autorimessa.

Un cambio di destinazione d’uso senza opere sull’involucro o sugli impianti non viene automaticamente considerato nuova costruzione. In assenza di lavori non si applicano nuovi requisiti minimi. Se vengono eseguite opere, trovano applicazione le prescrizioni previste per quelle specifiche lavorazioni.

Il passaggio da una categoria inizialmente esclusa dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 192/2005 a una categoria inclusa può invece comportare l’assimilazione a nuova costruzione.

Intervento  Inquadramento generale 
Nuova costruzione Verifiche complete 
Demolizione e ricostruzione Assimilata alla nuova costruzione 
Ampliamento o recupero oltre soglia Verifiche calibrate sul contesto territoriale 
Ampliamento o recupero sotto soglia Requisiti di ristrutturazione importante o riqualificazione, secondo il caso 
Cambio d’uso senza opere Non assimilato automaticamente a nuova costruzione 
Cambio d’uso con interventi Obblighi collegati alle opere eseguite 

Ampliamenti e recuperi sono equiparati ai fini delle verifiche. Se il volume lordo climatizzato della nuova porzione supera il 15% del volume esistente oppure 500 m³, si applicano le verifiche previste per la nuova costruzione limitatamente alla parte ampliata o recuperata.

Se nessuna delle due soglie viene superata, la porzione interessata deve rispettare i requisiti legati alla tipologia di intervento eseguita.

Quando l’ampliamento è accompagnato da una ristrutturazione o da una riqualificazione sulla parte esistente, le verifiche devono essere tenute separate. Devono cioè essere documentati distintamente gli obblighi relativi al nuovo volume e quelli riferiti all’edificio esistente.

La realizzazione di nuove unità immobiliari autonome, anche se adiacenti a edifici già presenti o ottenute dal riuso di volumi esistenti, non rientra nella semplice nozione di ampliamento: ai fini del decreto, può essere trattata come nuova costruzione.

Quando si parla di ristrutturazione dell’impianto termico 

I chiarimenti forniscono indicazioni per riconoscere una ristrutturazione dell’impianto termico, con particolare attenzione alle modifiche considerate sostanziali.

Questa fattispecie può riguardare anche impianti privi di un sistema di distribuzione con fluido termovettore, come alcuni impianti di riscaldamento locale.

  • La valutazione deve considerare nel loro insieme sistema di generazione, emissione e distribuzione.
  • La generazione cambia in modo sostanziale quando varia la tipologia del generatore, viene aggiunto un generatore differente o si introduce un servizio energetico prima assente.
  • L’emissione cambia quando si passa, per esempio, da radiatori a pannelli radianti o ventilconvettori, oppure quando cambia il fluido utilizzato.

La distribuzione richiede attenzione quando vengono modificati materiali, tracciato o isolamento della rete, anche senza una sostituzione completa.

La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione alimentata dallo stesso vettore non comporta automaticamente un cambio di tipologia. L’inquadramento dipende dall’insieme delle lavorazioni previste.

APE e relazione tecnica ex Legge 10 

Il nuovo decreto incide sui documenti energetici prodotti durante e al termine dell’intervento. 

L’APE conserva il suo ruolo, ma alcune condizioni di calcolo cambiano. Per questo due attestati relativi allo stesso immobile, emessi in periodi regolati da criteri differenti, possono portare a risultati non perfettamente sovrapponibili. Non esiste però un aggiornamento automatico degli APE già emessi.

La relazione tecnica ex Legge 10 resta il principale documento di conformità del progetto. Con il DM 2025 devono essere aggiornati riferimenti normativi, dati di calcolo, verifiche dell’involucro e valutazioni impiantistiche.

Nel caso di sola sostituzione dei serramenti possono essere previste forme documentali semplificate, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile. Restano essenziali le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE, i dati di trasmittanza e la corretta posa.

Impatto su capitolato e computo metrico 

Le verifiche energetiche incidono anche sulla definizione delle lavorazioni e dei costi. 

Nel computo metrico, la sola superficie di isolamento o del serramento non sempre sufficiente a rappresentare l’intervento. Possono essere necessarie voci dedicate a correzione dei ponti termici, profili, fissaggi, sigillature, opere provvisionali, ripristini e dettagli di posa.

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