VALUTAZIONE CAPACITA’ TECNICA DEI PROGETTISTI
CHIARIMENTI SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
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Sull’affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione degli edifici pubblici, il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato chiarimenti su come applicare il Decreto Ministeriale 2017. Più precisamente si parla espressamente di valutazione delle capacità tecniche dei progettisti e di miglioramento delle prestazioni del progetto, nonché di utilizzo di materiali riciclati. Trattasi, quindi, di Criteri Ambientali Minimi (CAM) da utilizzare.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.
Il Ministero dell’Ambiente ha definito che il professionista accreditato è colui che deve aver superato un Esame di Accreditamento presso Organismi di livello nazionale od internazionale, ovviamente, a loro volta, accreditati come previsto dalla norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”, e abilitati, altresì, per concedere la Certificazione ambientale degli edifici secondo i rating systems più effusi, ad esempio LEED, BREEAM, WELL.
Figure specializzate
Per quanto concerne le diagnosi energetiche, invece, le uniche figure specializzate, ai sensi D.lgs 102/2014 sono:
- Le Energy Service Company, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014
– Gli Auditor energetico certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5
– Gli esperti di gestione dell’energia, certificati attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.
Secondo i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente, inoltre, la Società Appaltante ha l’obbligo di stabilire nel bando tutte le premialità previste per quei progetti che prevedono l’utilizzo di materiali riciclati post consumo; è però fondamentale che la stessa Società Appaltante tenga in considerazione i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2016, il quale prevede che vengano premiati con un punteggio almeno pari al 5% del punteggio tecnico tutti quei progetti che contemplano l’uso di materiali o manufatti composti da materiali post consumo e da recupero scarti di disassemblaggio prodotti complessi.
Ultimo chiarimento del Ministero riguarda il gesso proveniente da scarti di produzione del cartongesso, il quale può essere considerato come sottoprodotto solo se adempie ai requisiti indicati nell’art. 183, comma 1, lettere qq) del D.lgs. 152/2006 e seguenti modifiche. Questo gesso “sottoprodotto” si può utilizzare per le tramezzature e i controsoffitti, ricavati con sistemi a secco.