Bonus facciate 110%

Bonus facciate 110%: cos’è, come funziona, requisiti, novità e lavori ammessi

Nel testo del decreto Rilancio 2020 c’è un significativo rafforzamento delle agevolazioni fiscali previste per alcune ristrutturazioni.

Si tratta del così detto Ecobonus, si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il super bonus al 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate (introdotto dall’ultima Legge di Bilancio) dal 90 al 110%.

Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del dl Rilancio.

Nel caso delle facciate infatti, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.

Inoltre gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui questo non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) .

Chi può usufruirne?

Oltre ai proprietari dell’immobili e agli atri titolari di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione e superficie), il beneficio è esteso anche agli affittuari, ovvero a chi detiene l’immobile con un contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato ovvero in comodato regolarmente registrato.

 

Superbonus 110% con l’intonaco a risparmio energetico

Negli ultimi anni si è scoperto come gli intonaci termoisolanti contribuiscono in maniera efficace alla coibentazione termica degli ambienti; sono realizzati a base di leganti idraulici, minerali leggeri selezionati e polistirolo, o altro materiale isolante. Il grande vantaggio è che si possono utilizzare su murature già esistenti o di nuova edificazione e per garantire un miglior scambio energetico.

I nuovi prodotti immessi sul mercato recentemente, sono spesso di origine naturale e raggiungono elevate prestazioni, sia in termini di trasmittanza (equivalente) propria, sia in termini di massa superficiale, sistemi a secco semi-prefabbricati ecc.

In generale possiamo quindi affermare che l’intonaco isolante termico può essere una buona scelta, ma non a priori. Per ogni tipo di materiale, occorre determinare lo spessore più giusto per raggiungere non solo i parametri di norma, ma anche quelli migliorativi necessari per poter accedere alle detrazioni.

Valori di trasmittanza termica e requisiti

Il comma 223 relativo al bonus facciate fa espresso riferimento al decreto legislativo 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che ha introdotto la tabella per la verifica della qualità degli edifici dal punto di vista del consumo energetico.

Accanto a questo devono anche essere rispettati per i valori di trasmittanza termica, i requisiti previsti dalla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in riferimento alle diverse zone climatiche.

Riassumendo possiamo dunque dire che sono fortemente incentivati gli interventi edilizi che coniugano il decoro architettonico con il risparmio energetico, in modo da spingere soprattutto i condomini a intervenire in questo senso con gli interventi necessari a ridurre i consumi per il riscaldamento ma anche per la climatizzazione estiva.

 

 

La Redazione